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CERTIFICAZIONI ENERGETICHE

Novità normativa certificazioni energetiche immobili

Dal 1° gennaio 2012 è scattato l’obbligo previsto dall’art. 13, comma 1, lett. c) del DLgs. n. 28/2011, che ha introdotto il nuovo comma 2-quater nell’art. 6 del DLgs. n. 192/2005, secondo cui: “Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1°gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita debbono riportare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica (ACE)”.

I soggetti interessati

I soggetti interessati alla nuova disposizione sono, in estrema sintesi:

  • gli operatori del settore immobiliare, (imprese di costruzione e agenzie di intermediazione immobiliare);
  • tutti coloro che pubblichino annunci commerciali inerenti edifici o singole unità immobiliari, sia in veste di privati cittadini che di impresa.

Oggetto

L’oggetto dell’informazione si ritiene che sia l’indice di prestazione energetica assegnato all’immobile nell’ambito dell’APE, ossia la classe energetica in cui l’immobile è venuto a collocarsi in ragione dei parametri tecnici e prestazionali rilevati dal soggetto certificatore. Si precisa, altresì, che le classi energetiche sono comprese tra la migliore (“classe A4”) e la peggiore (“classe G”), a seconda del livello prestazionale dell’edificio quanto a contenimento dei consumi energetici e dell’emissione di CO2.